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09/06/2011
Il Fondo di garanzia a sostegno dei subfornitori

 


Modalità operative e criteri di accesso più favorevoli per le Pmi subfornitrici delle imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Come previsto dal decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2011 e comunicato dalla circolare di MCC n. 598 dell'08 giugno 2011 il Fondo di garanzia interviene, a titolo gratuito, con specifiche modalità sulle operazioni di finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni, finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

La garanzia diretta copre fino all'80% del finanziamento su tutto il territorio nazionale. La stessa percentuale di copertura può essere raggiunta da confidi e Fondi di garanzia che vogliono ottenere la controgaranzia del Fondo fino al 90%. Le PMI subfornitrici, qualora non ricorrano le condizioni per accedere alla procedura semplificata o del microcredito, sono valutate sulla base degli scoring calcolati sugli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia e rientrano nella Fascia 2 di valutazione.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata dai soggetti richiedenti entro 6 mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria. Nel caso di ammissione alle suddette procedure prima del 12 maggio 2011, la richiesta di garanzia deve essere presentata entro il 12 novembre 2011.




 

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